L.R. 6 settembre 1972, n. 23 (1).

Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo della montagna (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1972, n. 25.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

Legge abrogata con L.R. 04 dicembre 2001, n. 35.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I - Istituzione, modifica ed estinzione della comunità montana

 

Art. 1

Individuazione delle zone omogenee.

 

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

1) Zona A: Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S.Giustino, Umbertide;

2) Zona B: Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

3) Zona C: Comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina;

4) Zona D: Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

5) Zona E: Comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi (3);

6) Zona F: Comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, Stroncone, Terni;

7) Zona G: Comuni di Alviano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio (4).

8) Zona H: Comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi (5).

9) Zona I: Comuni di Bettona, Cannara, Castiglion del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno (6) (7).

 

(3) Punto così sostituito dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.

(4) Punto così sostituito prima dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1976, n. 17 e poi dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.

(5) Punto così sostituito prima dall'art. 2, L.R. 14 marzo 1983, n. 6 e poi dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.

(6) Punto così sostituito dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, tranne il presente articolo.

 

 

Art. 2

Variazioni territoriali.

 

[Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell'art. 68 dello Statuto, istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadottare o modificare la individuazione delle zone omogenee montane] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 3

Costituzione delle Comunità montane.

 

[Tra i Comuni compresi in ciascuna zona omogenea, è costituita la Comunità montana, Ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (art. 1)] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 4

Estinzione della Comunità montana.

 

[La Comunità montana si estingue solo in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Capo II - Dello statuto della Comunità

 

Art. 5

Approvazione.

 

[Ciascuna Comunità montana, con il più largo concorso degli Enti e delle forze sociali interessate, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, si dà un proprio Statuto.

Lo Statuto di ciascuna Comunità montana è approvato dalla Regione] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 6

Contenuto.

 

[Lo Statuto deve stabilire: le modalità per l'approvazione delle integrazioni o modificazioni che potranno essere apportate allo Statuto stesso; la denominazione e la sede della Comunità; gli scopi che la stessa intende perseguire, la composizione degli organi, le modalità della loro elezione, la durata in carica degli stessi e le relative attribuzioni, l'eventuale organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici, i modi di finanziamento, nonché i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

TITOLO II

Organi delle Comunità montane

 

Capo I - Articolazione degli organi

 

Art. 7

Individuazione.

 

[Sono organi della Comunità montana:

il Consiglio;

la Giunta;

il Presidente della Giunta] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Capo II - Del Consiglio

 

Art. 8

Composizione del Consiglio.

 

[Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due rappresentanti, uno della maggioranza e uno della minoranza nominati dal Consiglio comunale anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale (14).

 

 (15).

 

 (16).

 

 (17)] (18).

 

(14) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.

(15) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 12 e poi abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 12 e poi abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 12 e poi abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 9

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità montana.

Competono al Consiglio:

a) la nomina della Giunta e del Presidente;

b) la deliberazione del piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio annuale, dei piani di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) la nomina del Collegio dei revisori dei conti.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 10

Durata di carica.

 

[Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 11

Convalida - Cessazione - Sostituzione dei consiglieri.

 

[Lo Statuto della Comunità deve prevedere norme sulla cessazione della carica di consigliere, sui modi di sostituzione degli stessi nonché sulla convalida, da parte del Consiglio, dell'elezione dei propri componenti] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 12

Funzionamento.

 

[Lo Statuto deve disciplinare con proprie norme il funzionamento del Consiglio, e in particolare le modalità di convocazione delle riunioni, il numero minimo delle sedute, la presenza dei consiglieri necessaria per la validità delle adunanze e il procedimento di discussione e di deliberazione] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Capo III - Della Giunta e del Presidente

 

Art. 13

Elezione.

 

[In attesa del riordino delle Comunità montane previsto dalla legge n. 142/1990, la Giunta è composta da:

- il Presidente, che è eletto dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti;

- un numero di componenti non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati con la presente legge (23)] (24).

 

(23) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 14

Attribuzioni della Giunta e del Presidente e loro sostituzione e revoca.

 

[Lo Statuto deve prevedere norme sulle attribuzioni della Giunta, sul suo funzionamento e sulle competenze proprie del Presidente.

Lo Statuto deve, inoltre, contenere norme in merito alla sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con la eventuale nomina di un vice-presidente, nonché sulla decadenza e sulla revoca relative ai membri della Giunta] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 15

Del personale.

 

[Il personale degli uffici di ciascuna Comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento organico.

La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri enti locali.

Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali (26)] (27).

 

(26) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 febbraio 1981, n. 8.

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

TITOLO III

Piani di sviluppo, finanze e contabilità

 

Art. 16

Programmi di sviluppo.

 

[La Comunità montana assume la programmazione come metodo democratico dei propri interventi e fissa norme statutarie per la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali della zona di competenza] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 17

Finanze, demanio e patrimonio.

 

[Lo Statuto deve contenere norme in merito ai finanziamenti della Comunità, al demanio e al patrimonio della stessa] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 18

Della contabilità.

 

[Lo Statuto deve prevedere oltre agli eventuali Uffici di cui all'art. 6 della presente legge, il Tesoriere e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti deve essere composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

Lo Statuto deve dettare norme sulla durata in carica del Collegio, sulle incompatibilità, sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

TITOLO IV

Rapporto con gli altri Enti operanti nel territorio

 

Art. 19

Partecipazione alla Comunità.

 

[Lo Statuto della Comunità montana deve prevedere la partecipazione alle attività della Comunità stessa delle Province, degli Enti e delle Associazioni portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 20

Rapporti con altri Enti.

 

[Per i fini di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Comunità montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri Enti operanti nel territorio.

A tale scopo, la Comunità montana costituirà un Comitato tecnico consultivo nel quale saranno rappresentati gli Enti stessi che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio delle Comunità dedicate all'esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi

stralcio annuali.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, le Comunità montane, d'intesa con gli Enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei Comuni o dei Consorzi tra i Comuni, o degli uffici degli altri Enti operanti nel rispettivo territorio.

Le Comunità montane, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, potranno altresì delegare ad altri Enti operanti nel rispettivo territorio, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

TITOLO V

Dei controlli

 

Art. 21

Controllo sugli atti della Comunità montana.

 

[Il controllo sugli atti della Comunità montana è esercitato dalla competente Sezione provinciale del Comitato per il controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali.

Per competente Sezione provinciale si intende:

a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;

b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui appartiene la maggior parte dei Comuni della Comunità.

Sono dichiarati applicabili agli organi della Comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei Consorzi di Enti locali] (33).

 

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

TITOLO VI

Norma transitoria

 

Art. 22

Prima applicazione della legge.

 

[I Consigli comunali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomineranno i propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità, con le modalità di cui all'art. 8.

Il Consiglio della Comunità montana si riunirà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale; e come primi atti provvederà alla nomina provvisoria del Presidente e della Giunta, con le modalità di cui all'articolo 13, e si redigerà e approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, lo Statuto] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.

 

 

Art. 23

Finanziamento.

 

[Per le necessità finanziarie di primo impianto delle Comunità montane la Regione stanzia lire 90.000.000, da erogarsi all'atto dell'insediamento, nella misura di L. 10 milioni per ogni Comunità.

La spesa farà carico al capitolo 54 del bilancio dell'esercizio corrente «Fondo per provvedimenti legislativi in corso e per gli oneri dipendenti dal trasferimento delle funzioni statali»] (35).

 

 

 

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.