L.R.
6 settembre 1972, n. 23 (1).
Attuazione
degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo
sviluppo della montagna (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1972, n. 25.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 9
marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Legge
abrogata con L.R. 04 dicembre 2001, n.
35.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo
I - Istituzione, modifica ed estinzione della comunità montana
Art.
1
Individuazione
delle zone omogenee.
I
territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1,
14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge
30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:
1)
Zona A: Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria
Tiberina, Montone, Pietralunga, S.Giustino, Umbertide;
2)
Zona B: Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia
e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;
3)
Zona C: Comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina;
4)
Zona D: Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia,
Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;
5)
Zona E: Comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,
Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi
(3);
6)
Zona F: Comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni,
Otricoli, Polino, Stroncone, Terni;
7)
Zona G: Comuni di Alviano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in
Teverina, Montecastrilli, Montecchio (4).
8)
Zona H: Comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro,
Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di
Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi (5).
9)
Zona I: Comuni di Bettona, Cannara, Castiglion del Lago, Città della Pieve,
Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno (6) (7).
(3)
Punto così sostituito dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.
(4)
Punto così sostituito prima dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1976, n. 17 e poi
dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.
(5)
Punto così sostituito prima dall'art. 2, L.R. 14 marzo 1983, n. 6 e poi
dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.
(6)
Punto così sostituito dall'art. 6, L.R. 1° aprile 1985, n. 12.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, tranne il presente articolo.
Art.
2
Variazioni
territoriali.
[Le
leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e
dell'art. 68 dello Statuto, istituiscono nuovi Comuni o modificano la
circoscrizione dei Comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino
territori montani, riadottare o modificare la individuazione delle zone
omogenee montane] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
3
Costituzione
delle Comunità montane.
[Tra
i Comuni compresi in ciascuna zona omogenea, è costituita la Comunità montana,
Ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (art. 1)] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
4
Estinzione
della Comunità montana.
[La
Comunità montana si estingue solo in seguito a legge regionale che, modificando
la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Capo
II - Dello statuto della Comunità
Art.
5
Approvazione.
[Ciascuna
Comunità montana, con il più largo concorso degli Enti e delle forze sociali
interessate, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, si dà un
proprio Statuto.
Lo
Statuto di ciascuna Comunità montana è approvato dalla Regione] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
6
Contenuto.
[Lo
Statuto deve stabilire: le modalità per l'approvazione delle integrazioni o
modificazioni che potranno essere apportate allo Statuto stesso; la
denominazione e la sede della Comunità; gli scopi che la stessa intende
perseguire, la composizione degli organi, le modalità della loro elezione, la
durata in carica degli stessi e le relative attribuzioni, l'eventuale
organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici, i modi di
finanziamento, nonché i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio]
(12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
TITOLO
II
Organi
delle Comunità montane
Capo
I - Articolazione degli organi
Art.
7
Individuazione.
[Sono
organi della Comunità montana:
il
Consiglio;
la
Giunta;
il
Presidente della Giunta] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Capo
II - Del Consiglio
Art.
8
Composizione
del Consiglio.
[Il
Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
Ciascun
Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due rappresentanti, uno
della maggioranza e uno della minoranza nominati dal Consiglio comunale anche
al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale (14).
(15).
(16).
(17)] (18).
(14)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.
(15)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 12 e poi abrogato dall'art.
1, comma 2, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.
(16)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 12 e poi abrogato dall'art.
1, comma 2, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.
(17)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 12 e poi abrogato dall'art.
1, comma 2, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
9
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità montana.
Competono
al Consiglio:
a)
la nomina della Giunta e del Presidente;
b)
la deliberazione del piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio
annuale, dei piani di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5 e 7 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102;
c)
la nomina del Collegio dei revisori dei conti.
Compete
al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che
rientrino negli scopi sociali] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
10
Durata
di carica.
[Il
Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della
rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità]
(20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
11
Convalida
- Cessazione - Sostituzione dei consiglieri.
[Lo
Statuto della Comunità deve prevedere norme sulla cessazione della carica di
consigliere, sui modi di sostituzione degli stessi nonché sulla convalida, da parte
del Consiglio, dell'elezione dei propri componenti] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
12
Funzionamento.
[Lo
Statuto deve disciplinare con proprie norme il funzionamento del Consiglio, e
in particolare le modalità di convocazione delle riunioni, il numero minimo
delle sedute, la presenza dei consiglieri necessaria per la validità delle
adunanze e il procedimento di discussione e di deliberazione] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Capo
III - Della Giunta e del Presidente
Art.
13
Elezione.
[In
attesa del riordino delle Comunità montane previsto dalla legge n. 142/1990, la
Giunta è composta da:
-
il Presidente, che è eletto dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza
assoluta dei componenti;
-
un numero di componenti non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati con
la presente legge (23)] (24).
(23)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 marzo 1994, n. 9.
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
14
Attribuzioni
della Giunta e del Presidente e loro sostituzione e revoca.
[Lo
Statuto deve prevedere norme sulle attribuzioni della Giunta, sul suo
funzionamento e sulle competenze proprie del Presidente.
Lo
Statuto deve, inoltre, contenere norme in merito alla sostituzione del
Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con la eventuale nomina di un
vice-presidente, nonché sulla decadenza e sulla revoca relative ai membri della
Giunta] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
15
Del
personale.
[Il
personale degli uffici di ciascuna Comunità montana è ordinato in un ruolo
unico secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento organico.
La
Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o
dagli altri enti locali.
Al
personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato
giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province
e degli altri enti locali (26)] (27).
(26)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 febbraio 1981, n. 8.
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
TITOLO
III
Piani
di sviluppo, finanze e contabilità
Art.
16
Programmi
di sviluppo.
[La
Comunità montana assume la programmazione come metodo democratico dei propri
interventi e fissa norme statutarie per la partecipazione delle popolazioni
alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani
territoriali della zona di competenza] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
17
Finanze,
demanio e patrimonio.
[Lo
Statuto deve contenere norme in merito ai finanziamenti della Comunità, al
demanio e al patrimonio della stessa] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
18
Della
contabilità.
[Lo
Statuto deve prevedere oltre agli eventuali Uffici di cui all'art. 6 della
presente legge, il Tesoriere e il Collegio dei revisori dei conti.
Il
Collegio dei revisori dei conti deve essere composto da tre membri di cui uno
in rappresentanza della minoranza consiliare.
Lo
Statuto deve dettare norme sulla durata in carica del Collegio, sulle
incompatibilità, sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei
componenti] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
TITOLO
IV
Rapporto
con gli altri Enti operanti nel territorio
Art.
19
Partecipazione
alla Comunità.
[Lo
Statuto della Comunità montana deve prevedere la partecipazione alle attività
della Comunità stessa delle Province, degli Enti e delle Associazioni portatori
delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
20
Rapporti
con altri Enti.
[Per
i fini di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le
Comunità montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri Enti
operanti nel territorio.
A
tale scopo, la Comunità montana costituirà un Comitato tecnico consultivo nel
quale saranno rappresentati gli Enti stessi che dovranno altresì essere
invitati a partecipare alle sedute del Consiglio delle Comunità dedicate
all'esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi
stralcio
annuali.
Per
l'espletamento dei propri fini istituzionali, le Comunità montane, d'intesa con
gli Enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei Comuni o dei
Consorzi tra i Comuni, o degli uffici degli altri Enti operanti nel rispettivo
territorio.
Le
Comunità montane, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
potranno altresì delegare ad altri Enti operanti nel rispettivo territorio, di
volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
TITOLO
V
Dei
controlli
Art.
21
Controllo
sugli atti della Comunità montana.
[Il
controllo sugli atti della Comunità montana è esercitato dalla competente
Sezione provinciale del Comitato per il controllo sulle Province, sui Comuni e
sugli altri Enti locali.
Per
competente Sezione provinciale si intende:
a)
in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella
istituita nello stesso capoluogo di provincia;
b)
in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui
appartiene la maggior parte dei Comuni della Comunità.
Sono
dichiarati applicabili agli organi della Comunità montana i controlli
sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei Consorzi di Enti
locali] (33).
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
TITOLO
VI
Norma
transitoria
Art.
22
Prima
applicazione della legge.
[I
Consigli comunali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
nomineranno i propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità, con le
modalità di cui all'art. 8.
Il
Consiglio della Comunità montana si riunirà entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta
regionale; e come primi atti provvederà alla nomina provvisoria del Presidente
e della Giunta, con le modalità di cui all'articolo 13, e si redigerà e
approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, lo
Statuto] (34).
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.
Art.
23
Finanziamento.
[Per
le necessità finanziarie di primo impianto delle Comunità montane la Regione
stanzia lire 90.000.000, da erogarsi all'atto dell'insediamento, nella misura
di L. 10 milioni per ogni Comunità.
La
spesa farà carico al capitolo 54 del bilancio dell'esercizio corrente «Fondo
per provvedimenti legislativi in corso e per gli oneri dipendenti dal
trasferimento delle funzioni statali»] (35).
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad eccezione dell'art. 1.